Schwazer assolto! Quella parola, “assolto”, sembra rievocare la scena del famoso finale del processo a Giulio Andreotti, accusato di “associazione mafiosa”, con la sua avvocata, Giulia Buongiorno che, dopo la lettura della sentenza, grida “Assolto, assolto, assolto”. Per la verità, Andreotti non fu “assolto, assolto, assolto” visto che i giudici stabilirono che era responsabile di “concorso in associazione mafiosa”, perché c’era stata una “concreta collaborazione” con Cosa Nostra fino alla primavera del 1980, ma il reato risultò “estinto per sopravvenuta prescrizione”. Fu assolto invece nella sostanza per il periodo successivo al 1980. Ma almeno, in quel caso, c’era stato un processo, con accusa e difesa, ciascuno in grado di presentare prove e deduzioni e Andreotti, sia pure soltanto per il periodo dal 1980 in poi, poteva legittimamente dire di essere stato assolto. Nel caso di Schwazer “assolto” il 18 febbraio 2021, un processo non c’è mai stato e il termine “assoluzione”, utilizzato dai tifosi del marciatore, ma purtroppo anche da giornalisti poco informati, non esiste.
ARCHIVIATO, NON ASSOLTO
Questione di sottigliezze semantiche, di giochi di parole? Assolutamente no. Questione di sostanza. Schwazer è stato “archiviato”, non “assolto”. Quella del Gip di Bolzano non è una “sentenza”, ma una “ordinanza di archiviazione”. Se la conclusione è la stessa, vale a dire nessuna conseguenza giudiziaria per lui, non sono uguali i termini concreti della situazione, uno sopra tutti: il giudice per le indagini preliminari (Gip), valutati gli elementi dell’indagine condotta dal pubblico ministero (Pm), fra documenti, perizie e testimonianze, decide che non c’è abbastanza per andare a processo, ma un altro giudice può fare una valutazione opposta e comunque l’indagine si può sempre riaprire, su richiesta del Pm, se si accertano nuovi elementi (articolo 414 del Codice di procedura penale). Nel caso, invece, di un processo che si è concluso dopo il terzo e definitivo grado di giudizio, la procedura è diversa: non si parla più di riapertura delle indagini, ma di “revisione del processo” (art. 630 del Codice di procedura penale), che è comunque una possibilità non ordinaria, ammessa solo in casi eccezionali.
In parole povere: con gli stessi elementi acquisiti dal Pm ma con un Gip diverso, o dopo richiesta di riapertura delle indagini, si può comunque andare a processo e appare evidente in questi casi che l’archiviazione non è una assoluzione, né può essere interpretata come tale. Nel caso di Schwazer, i riferimenti a quella archiviazione hanno acquisito un significato più complesso nei 5 anni che sono passati da quella decisione. Il marciatore e il suo staff, sin da quel momento, l’hanno usata come dimostrazione assoluta non solo di innocenza, ma anche di un complotto che l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha ideato e realizzato con l’obbiettivo di penalizzare l’atleta e, in particolare, il suo nuovo allenatore Sandro Donati.
LE CONTRADDIZIONI DIFENSIVE
Nel precedente articolo ( https://www.sportsenators.it/0
Vediamo allora cosa succede davvero. Nel procedimento penale compaiono anche, come “parti offese”, la Wada (World Anti Doping Agency), la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e la Iaaf (Associazione Internazionale delle Federazioni di atletica leggera), rappresentate dai loro legali. Hanno contribuito con testimonianze, perizie ed elementi forniti dai loro esperti, a disposizione del pm Bramante, che così, dopo aver ricevuto ed esaminato il materiale fornito da Wada, Fidal e Iaaf, oltre a quello raccolto dal suo ufficio nell’indagine, può presentare le sue conclusioni al Gip Pelino.
I DANNEGGIATI DIVENTANO INDAGATI
Il pm Bramante chiede l’archiviazione sostenendo che ci sono alcuni punti che presentano “opacità”: secondo lui la tracciabilità della provetta viola il principio dell’anonimato; nel laboratorio di Colonia c’è una quantità di urina superiore a quella dichiarata, ma non ci sono indizi di manomissione del contenitore dell’urina; c’è un dato anomalo della concentrazione di Dna che pone sicuramente alcuni interrogativi, che però rimangono irrisolti. Bramante conclude che la tesi portata avanti dalla difesa di Schwazer sulla manipolazione delle provette non sia provata e dice: “Anche se taluni dati singolarmente considerati appaiono più che plausibili, la valutazione unitaria della prospettazione si presenta meramente ipotetica e congetturale, in quanto non corroborata da riscontri concreti sul piano fattuale”.
Traduzione: non c’è la certezza che Schwazer abbia assunto testosterone e non c’è la certezza che la sua positività al doping sia frutto di manomissione, quindi che ci sia un complotto contro di lui. Perciò, il pm Bramante chiede l’archiviazione.
Wada e Iaaf non fanno opposizione alla proposta di archiviazione di Bramante.
A questo punto, il giudice Pelino ha gli elementi per prendere la sua decisione, ma lo scenario comincia a cambiare. Pelino inquadra la situazione in maniera tale che Schwazer diventa il danneggiato e Wada e Iaaf gli indagati. Arriva così a conclusioni opposte alle ipotesi di reato che avevano dato origine al procedimento penale contro Schwazer. E sono queste:
C’è alto grado di credibilità che i campioni di urina prelevati a Schwazer l’1 gennaio 2016 siano stati alterati per farli risultare positivi e ottenere squalifica e discredito di Schwazer e del suo allenatore Donati.
Ci sono forti evidenze che siano stati commessi alcuni reati: falso ideologico, frode processuale, diffamazione.
Il tutto originato dalla volontà di Wada e Iaaf di vendicarsi di Schwazer perché aveva testimoniato contro Fischetto e Fiorella, accusati di aver spinto gli atleti a doparsi, secondo la tesi prospettata dalla difesa di Schwazer, che afferma che la decisione di effettuare il controllo dell’1 gennaio 2016 fu presa il 16 dicembre 2015, il giorno della testimonianza di Schwazer, ipotesi accettata da Pelino che scrive nell’ordinanza: “La circostanza non è mai stata smentita, sicché è da ritenere senz’altro acclarata”. Da notare, in proposito, che la Wada, al contrario dell’ipotesi accettata da Pelino, nel primo processo penale, relativo alla positività del 2012, aveva chiesto la condanna di Fischetto e Fiorella, quindi appare illogico questo ribaltamento della posizione della Wada nei confronti dei due medici italiani.
IL COMPLOTTO INESISTENTE
Sulla base di queste considerazioni, quindi, il giudice Pelino dispone l’archiviazione del procedimento a carico di Alex Schwazer per non aver commesso il fatto; la restituzione degli atti al Pubblico Ministero anche per le valutazioni di competenza in ordine ai fatti/reati sopra elencati.
Quest’ultima parte dell’ordinanza serve quindi a sollecitare la Procura a indagare Wada e Iaaf sul presunto sabotaggio ai danni di Schwazer. E in effetti la Procura indaga, ma dopo due anni di perquisizioni e rogatorie non riesce a trovare alcuna prova di questo complotto internazionale, per cui anche questa indagine viene archiviata.
Resta però l’anomalia dell’intera procedura che ha portato all’archiviazione delle accuse contro Schwazer e al ribaltamento parti offese-indagati. Il punto essenziale è questo. Wada e Iaaf erano convocate come “parti offese”. Nel momento in cui il giudice Pelino ha concluso che invece erano, se così si possono definire al di fuori degli stretti termini giudiziari, “parti attive” di una alterazione dei campioni di urina di Schwazer, Wada e Iaaf non hanno potuto ribattere a queste accuse perché le regole del procedimento penale lo impedivano, proprio in base al fatto che non erano indagati ma “parti offese”. Perciò, tutte le considerazioni fatte dal giudice Pelino restano prive di contraddittorio. Che poi la successiva indagine contro Wada e Iaaf, sollecitata da Pelino nella sua ordinanza, non abbia portato ad alcuna prova che fossero state artefici del complotto invocato da Schwazer non cancella il fatto che agli occhi del mondo su Wada e Iaaf restino ombre proprio perché l’opinione pubblica non ha avuto a disposizione le loro tesi difensive. Più grave la situazione dei mezzi di informazione, perché loro queste tesi le hanno avute, messe a disposizione dalla Wada, ma la loro divulgazione non ha avuto lo spazio e l’evidenza che invece aveva avuto l’ordinanza del giudice Pelino.
Si è rimasti così, nella considerazione generale, al quadro con Schwazer innocente, Wada e Iaaf protagoniste del complotto contro di lui. Nella realtà, come detto, la Wada aveva fornito tutte le smentite scientifiche alle tesi del giudice Pelino. Non aveva potuto presentarle in Tribunale, le ha esposte con un lungo comunicato. E adesso, visto che sui grandi mezzi di informazione non siamo riusciti a trovare queste confutazioni, le presentiamo qui.
IL TESTOSTERONE SINTETICO
La Wada fa una premessa, a proposito delle accuse contenute nell’ordinanza del giudice Pelino: “Ci vorrebbero molte pagine per correggere tutti gli errori e le incomprensioni nel decreto del giudice. In questa dichiarazione, quindi, la Wada affronta solo l’accusa centrale, vale a dire che il signor Schwazer sarebbe stato incastrato aggiungendo testosterone sintetico al suo campione di urina”.
Ricordiamo, come già fatto notare negli articoli già riportati nei link allegati nella prima puntata di questa nuova analisi del caso Schwazer, che dopo il controllo dell’1 gennaio 2016, disposto dalla Iaaf, che poi ha cambiato nome in World Athletics, viene fatta una analisi standard che raccoglie valori che non vengono immessi subito nel sistema Adams (Antidoping administration management system), per cui non è possibile rilevare alcuna positività in questa fase.
Dopo un periodo che può essere più o meno lungo, da pochi a giorni a un mese, i dati vengono immessi nell’Adams e, se si verifica un valore anomalo, si attiva automaticamente una segnalazione con destinazione Apmu (Athlete Passport Management Unit), l’unità che gestisce il “passaporto biologico steroideo”. L’Apmu, dopo aver ricevuto la segnalazione di valori anomali nel profilo steroideo dell’atleta, che rimane comunque anonimo (in questo caso è Schwazer, ma nessuno lo può sapere), chiede al laboratorio di Colonia di testare di nuovo il campione dell’1 gennaio 2016 utilizzando la tecnica Irms (spettrometria di massa del rapporto isotopico) che permette di verificare se il testosterone è naturale (endogeno) o sintetico (esogeno). E viene fuori che è sintetico, quindi esogeno, non è prodotto naturalmente dal corpo umano, quindi è doping. Da notare che Schwazer non ha mai contestato che il testosterone era sintetico. Di conseguenza, è arrivata la seconda squalifica, dopo quella del 2012, di otto anni.
La Wada fa notare un altro aspetto fondamentale: non è mai stata coinvolta nella raccolta del campione l’1 gennaio 2016, nel primo test nel laboratorio di Colonia, nella richiesta dell’Apmu per il nuovo test con l’Irms, né nel successivo riesame. Quando, però, c’è stato il procedimento penale contro Schwazer a Bolzano, la Wada è stata invitata a partecipare come “parte offesa”, o parimenti indicata come “parte lesa”. E la Wada precisa: “In nessun momento è stato detto alla Wada di essere indagata per presunti illeciti. Invece, il caso riguardava solo se il signor Schwazer dovesse essere perseguito per doping ai sensi del diritto penale italiano”.
MILIARDESIMI DI GRAMMO
E a questo punto si comincia con le accuse specifiche rivolte dal giudice Pelino alla Wada. La più importante è la presunta manipolazione del campione di urina. Al giudice viene fornita l’urina rimasta del campione del 2016, vengono fatti ulteriori test e si ha la conferma che lì dentro c’è solo il Dna di Schwazer. Quindi, nessun dubbio: l’urina è sua, il testosterone non è suo, è chiaramente doping. Ma il giudice Pelino, nonostante questo risultato, sostiene una tesi diversa. Dice che una persona non identificata ha ottenuto segretamente un campione di una terza parte che conteneva testosterone sintetico, lo ha esposto ai raggi ultravioletti per rimuovere tutte le tracce del Dna di quella terza parte, l’ha mescolato con il campione di urina del gennaio 2016 di Schwazer, lo ha quindi riscaldato con il campione combinato per aumentare la concentrazione di testosterone sintetico.
Come fa Pelino a dimostrarlo? Sostiene che una parte del campione B del gennaio 2016, per cui si è rifatto il test dopo due anni, contiene il Dna di Schwazer con una concentrazione di 2.500 pg/µl. L’esperto nominato dal Tribunale dice che, se dopo due anni, a causa della degradazione, si aveva il valore di 2.500, quello originario del gennaio 2016 sarebbe dovuto essere di 18.969 pg/µL. Il giudice Pelino osserva che il valore di 18.969 nel prelievo dell’1 gennaio 2016 è al di fuori di quelli che si possono trovare in un individuo sano come Schwazer, quindi per lui questa è la prova che il campione di urina era stato manipolato.
Prima di passare alla confutazione della Wada, è utile far notare di cosa si parla quando si tratta di questi valori. Con “pg” si indica una misura di peso chiamata “picogrammo”. E’ una grandezza infinitesimale: un picogrammo è un sottomultiplo del grammo e corrisponde a 10⁻¹² grammi, ovvero un bilionesimo di grammo (0,000000000001 g). Un bilione equivale a mille miliardi (da non confondere col termine inglese “billion” che significa “un miliardo”), quindi un bilionesimo è, se possibile indicarlo così, un millemiliardesimo di grammo oppure un milionesimo di milionesimo di grammo. Si capisce bene che le differenze di valori, a questo livello, hanno tutt’altro significato che nei valori dei pesi normali.
Inoltre, se 18.000 è un valore che non è possibile trovare in un individuo sano, è anche vero che questo valore può essere raggiunto anche in altre condizioni, come ad esempio dopo un rapporto sessuale, cosa che può essere considerata più probabile del normale nella notte dell’ultimo dell’anno dopo una serata di festa. Altra possibile causa di alta concentrazione di Dna è la microematuria, presenza di piccole quantità di sangue nelle urine, dovuta a infezioni e patologie, ma anche a sforzo fisico intenso, che è anche quello di un atleta in allenamento duro. Considerato che lo stesso Schwazer ha detto di aver svolto una seduta di 40 chilometri il giorno prima del prelievo, anche questa spiegazione non è da scartare. In ogni caso, non è un dato che possa dare le certezze cui arriva il giudice Pelino. Ma ancora di più vale la risposta della Wada, che illustra con particolare precisione i motivi per cui le deduzioni di Pelino non hanno basi solide.
IL DNA E I FLACONI SIGILLATI
Dopo aver ulteriormente messo in evidenza che i flaconi erano sigillati, che la catena di custodia è stata rispettata e che tutto è stato documentato, che il campione di urina è rimasto anonimo, che il giudice Pelino non ha mai ascoltato i testimoni per la catena di custodia esterna o interna, che i rappresentanti di Schwazer hanno verificato che le provette erano sigillate e non c’erano segni di manomissione, la Wada fa notare: “Se l’intento era quello di incastrare il signor Schwazer, perché aggiungere al suo campione una sostanza che non sarebbe distinguibile, nei test di routine, dal testosterone endogeno? Perché lasciare al caso che l’APMU indipendente rilevi successivamente un’anomalia nel profilo degli steroidi e richieda il test IRMS del campione del gennaio 2016? Perché non aggiungere semplicemente al campione un noto steroide che non viene prodotto naturalmente e viene rilevato facilmente (ad es. Stanozolol), in modo da garantire un rilevamento istantaneo e una carica immediata?
E sulla concentrazione di Dna, ritenuta al di fuori dei valori normali, la Wada precisa:
“Le concentrazioni di DNA nelle urine possono variare notevolmente, poiché l’urina è un prodotto di scarto che raccoglie il DNA mentre lascia il corpo, non una sostanza cellulare come il sangue”.
“Una concentrazione di 18.969 pg/µl rientra ampiamente nell’intervallo di concentrazioni di DNA riscontrate negli esseri umani sani. Ad esempio, il laboratorio antidoping di Losanna ha fornito prove di aver trovato DNA nel campione di un atleta a una concentrazione superiore a 25.000 pg/µl”.
“La concentrazione di DNA trovata in un campione raccolto dal Sig. Schwazer nel luglio 2016 era di 14.013 pg/µL, nonostante quel DNA sia stato misurato nell’ottobre 2017, cioè più di 15 mesi dopo che il campione è stato raccolto, e quindi dopo aver degradato dal suo importo originario”.
“Per queste e altre ragioni, tre esperti indipendenti hanno fornito opinioni chiare e inequivocabili nel procedimento di Bolzano secondo cui la concentrazione di DNA nel campione del gennaio 2016 del signor Schwazer non era anormale”.
LA NARRAZIONE INGINOCCHIATA
Le precisazioni della Wada, in teoria, potrebbero anche essere confutate dal giudice Pelino, da un perito o da chiunque altro con una preparazione specifica sull’argomento, e quindi confermare che le ipotesi sulla manipolazione dei campioni di urina di Schwazer siano vere, ma il punto essenziale, scaturito da come è andato avanti il procedimento penale nel tribunale di Bolzano, è che non c’è mai stato un confronto, scientifico e logico, fra le convinzioni del giudice e le spiegazioni della Wada, fra le perizie, le testimonianze, le prove. Niente di tutto questo.
La Wada, infatti, conclude: “Questo tipo di approccio è possibile quando non stai conducendo un processo e non devi seguire un giusto processo, o per dare alle persone che stai accusando un’opportunità piena ed equa di difendersi e spiegare cosa si sta perdendo. Ma non porta ad accuse affidabili o fondate. WADA è scioccata dal fatto che il giudice istruttore ritenga opportuno emanare un decreto che formula queste accuse molto gravi senza prima dare alla WADA o alle altre parti un’adeguata opportunità per difendersi. Questo non è un giusto processo. La WADA respinge completamente le accuse mosse contro di essa dal giudice istruttore. Così sarà anche per qualsiasi osservatore imparziale che sia pronto a valutare oggettivamente tutte le prove”.
Ma quest’ultima speranza manifestata dalla Wada non si è realizzata nei grandi mezzi di informazione, che hanno accettato acriticamente la tesi del giudice Pelino e hanno sancito che Schwazer è stato vittima di un complotto. Soltanto in qualche sito specialistico e in qualche blog è possibile trovare una “linea del Piave” contro questi carri armati del travisamento dei fatti. L’arma decisiva per controbattere è quella dei documenti ufficiali, dei periti che non sono stati ascoltati o, peggio, che sono stati sbeffeggiati. Perciò, il prossimo e conclusivo articolo sarà dedicato proprio alle persone che hanno dato il loro contributo alla “verità scientifica”, in modo da avere il quadro completo di una storia non più “al contrario”, ma nel verso giusto dei principi sportivi e legislativi.
(2 – continua)
